Negli ultimi giorni Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha preso di mira i giudici per alcune sentenze esprimendo stupore e parlando di giudici politicizzati. Uno dei casi citati è quello del risarcimento alla Sea Watch per il fermo dell’ imbarcazione capitanata da Carola Rackete. Il caso è stato ripreso ieri sera anche da Bruno Vespa nel corso del programma “Cinque minuti” nel quale intervistava (non certamente pressandolo) Gianbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Anche lui ha espresso stupore per le decisione dei giudici. Peccato che nessuno abbia approfondito cosa ci sia dietro quella sentenza. Per fortuna c’è “Pagella Politica”, forse il più bel sito italiano. E’ l’unico che (laicamente) è dedicato al fact-checking (controllo dei fatti) soprattutto delle dichiarazioni dei politici. Ma anche dei fatti di interesse generale. E si è concentrato anche sulla sentenza incriminata. Ed emerge una chiave di lettura completamente diversa dalla narrazione di questi giorni. Questa l’analisi (integrale) conclusiva del pezzo di Pagella Politica.

I legali della Sea Watch avevano chiesto il risarcimento del danno per un totale di circa 110 mila euro. Il Tribunale di Palermo ha però accolto integralmente solo le richieste relative alle spese effettivamente sostenute e documentate con fatture nel periodo di fermo ritenuto illegittimo, cioè dall’11 ottobre al 19 dicembre 2019.
In particolare, sono state riconosciute le spese portuali e d’agenzia (39.681,62 euro), le spese per il carburante e il mantenimento degli impianti (31.500 euro) e le spese legali per la fase d’urgenza del dicembre 2019 (5.000 euro). Il totale riconosciuto è stato quindi pari a 76.181,62 euro, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, cioè gli incrementi dovuti al tempo trascorso e all’aumento dei prezzi.
Il criterio applicato è quello indicato nella motivazione della sentenza: se l’amministrazione avesse dato esecuzione agli effetti del “silenzio-accoglimento” nei tempi previsti, la nave sarebbe stata liberata il 1° ottobre 2019 e tali costi non sarebbero maturati nei mesi successivi.
Non tutti i danni richiesti dalla ONG sono stati riconosciuti. Sea-Watch sosteneva che l’impossibilità di svolgere l’attività statutaria, cioè il monitoraggio e il soccorso in mare, avesse compromesso la propria reputazione, alimentando nell’opinione pubblica l’idea di un’operatività irregolare o illegittima. Il Tribunale ha osservato che nel processo non è stato provato in che modo il protrarsi del fermo abbia determinato un autonomo e ulteriore danno all’immagine della ONG.
I legali della ONG avevano chiesto anche il risarcimento del danno per il mancato godimento della nave durante il fermo illegittimo. Il Tribunale, però, ha osservato che la nave non è un bene produttivo di reddito commerciale, ma uno strumento destinato a finalità umanitarie. In assenza di prova di specifiche occasioni operative perdute o di finanziamenti condizionati all’operatività della nave, non può riconoscersi un danno ulteriore rispetto alle spese già rimborsate.
Oltre ai circa 76 mila euro a titolo di risarcimento, lo Stato è stato condannato al rimborso delle spese di lite dell’intero giudizio civile. Il Tribunale le ha liquidate in 14.103 euro, secondo il criterio ordinario della cosiddetta “soccombenza”: in concreto, chi perde la causa paga i costi del processo.
Alla luce della motivazione della sentenza, le polemiche politiche si concentrano su un dato che, nel testo del provvedimento, non ha un significato simbolico o “politico”. Il Tribunale non ha riconosciuto somme forfettarie o punitive, ma esclusivamente danni patrimoniali documentati e direttamente collegati al protrarsi ritenuto illegittimo del fermo.
(foto di Francesco Ammendola – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)
La decisione del Tribunale di Palermo applica un principio di diritto generale: quando lo Stato viola una norma e da quella violazione deriva un danno economicamente dimostrato, quel danno va risarcito. In questo quadro, la sentenza non si fonda sull’identità del soggetto coinvolto, ma sul fatto che un obbligo previsto dalla legge non è stato rispettato e che da quell’inadempimento sono scaturiti costi concreti.
Prima di concludere, va sottolineato che il riferimento di Salvini al referendum costituzionale sulla giustizia non ha un collegamento diretto con questa vicenda. La sentenza del Tribunale di Palermo riguarda l’applicazione di una norma già vigente, che impone all’amministrazione di rispondere entro termini precisi a un ricorso contro un sequestro amministrativo. In questo caso, secondo il Tribunale, lo Stato non ha rispettato quei termini e ha trattenuto la nave oltre il periodo consentito dalla legge: il risarcimento riconosciuto deriva da questo comportamento, non dal merito delle politiche migratorie né da una valutazione sulla condotta della ONG.
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