Intervento di Enrico Sirotti Guadenzi
Indice puntato contro la cedolare secca sui negozi. È il senso dell’intervento di Enrico Sirotti Guadenzi. Lamenta la presenza di troppi i limiti. La nota.
È arrivata la cedolare secca sui negozi concessi in locazione. La legge di bilancio (l. n. 145/2018), infatti, all’art. 1 comma 59, disciplina l’applicazione di questo regime facoltativo, già operativo per gli immobili ad uso abitativo, per i negozi.
La cedolare secca, che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile), dispone, inoltre, che non vadano versate le imposte di registro e le imposte di bollo, come avviene per registrare, risolvere o prorogare i contratti di locazione sottoposti al regime ordinario ma non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.
La norma che prevede l’applicazione dell’aliquota di tassazione sul canone di locazione pari al 21%, però, pone diversi limiti: le unità immobiliari devono essere classificate nella categoria catastale C/1 escludendo le categorie C/2 (i magazzini) e C/3 (i laboratori per arti e mestieri); non devono superare i 600 metri quadrati (escluse le pertinenze che sono comunque assoggettate alla tassazione sostitutiva se locate congiuntamente all’immobile principale) ed il contratto deve essere stipulato nel corso dell’anno 2019.
Ciò comporta, senz’altro, delle limitazioni e, anche se alcuni potessero pensare di aggirare quest’ultimo paletto, relativamente alla previsione di una stipula contrattuale nel corso dell’anno 2019, risolvendo un contratto in corso e stipulandone successivamente un altro, è bene chiarire che non saranno ritenuti idonei per accedere al regime agevolato quei contratti stipulati nel corso del 2019 se, alla data del 15 ottobre 2018, risulti presente un contratto non ancora scaduto avente per oggetto lo stesso immobile e concluso tra le medesime parti ma interrotto prima della naturale scadenza.
La cedolare secca, che potrà essere applicata anche per l’intera durata del contratto, inoltre, è usufruibile da parte di quei locatori, persone fisiche, che operano al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa o di arti e professione; al contrario, relativamente ai conduttori, non è richiesto alcun specifico requisito.
Per tutto il periodo della locazione il canone di locazione non dovrà subire modifiche e non dovrà neppure essere aggiornato sulla base dei dati istat come già è previsto per le locazioni abitative nel caso le parti intendano adottare questo regime. Alcune detrazioni (come, per esempio, le spese mediche, i mutui, ecc.) potranno essere godute solo in parte affievolendo, così, il risparmio goduto dall’introduzione di questa imposta sostitutiva.
Anche per questi contratti si potrà procedere con la registrazione telematica ma, attualmente, si potrà adottare solo la registrazione cartacea in quanto il modello RLI telematico ed il relativo software dell’Agenzia dell’Entrate è in fase di aggiornamento per consentire la registrazione on line.
Volendo esprimere un giudizio personale posso ribadire, come dichiarai ai tempi della presentazione del disegno di legge, che l’introduzione della cedolare sui negozi può certamente contribuire a rilanciare il settore immobiliare in crisi e le attività commerciali; al contrario devo lamentare come le numerose limitazioni previste, a differenza di quanto è disposto per gli immobili abitativi, possano ostacolare sensibilmente l’applicazione ed i benefici di questa agevolata aliquota di tassazione.
Ricordo che dall’introduzione della cedolare sugli affitti abitativi si è registrata una diminuzione del divario tra gettito teorico e gettito effettivo del comparto (tax gap) pari al 42%, con una riduzione dell’evasione fiscale del 40%; proprio per questo auspico che si possano ampliare i parametri di operatività ad altre categorie catastali prevedendo anche la possibilità di adottare la cedolare secca per tutti quei contratti già in essere.
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