Considerando le difficoltà del settore, aggravato da un periodo di stasi che non facilita il pronto recepimento dei pericoli cui i Proprietari di casa vanno incontro, l’A.P.E.-Confedilizia della Provincia di Forlì-Cesena leva alta la protesta su un modo sconclusionato di legiferare che contribuisce ad arrecare ulteriori danni al settore. E dopo aver ricevuto molte proteste dagli Operatori unitamente ad ulteriori richieste di chiarimento ritiene doveroso approfondire il comunicato delle 14,15 con ulteriori approfondimenti tratti dalla Sede Centrale. il presidente prov.le Carlo Caselli
Il Parlamento con l’approvazione alla Camera della norma (ora entrata in vigore) che prevede la nullità dei contratti di locazione e dei contratti di compravendita ai quali non sia allegato IL NUOVO ATTESTATO di prestazione energetica ha creato un mostro giuridico in quanto questo nuovo attestato non può essere predisposto (come risulta anche dalla Circolare 25.6.’13 del Ministero dello Sviluppo economico) prima dell’emanazione del previsto decreto interministeriale per l’adeguamento del precedente provvedimento sulla documentazione energetica e la fissazione dei criteri e contenuti obbligatori del nuovo “Ape”.
Facciamo seguito alla nota di Confedilizia nazionale dell’1 u.s. per segnalare che il 4 scorso è entrata in vigore la disposizione (riguardante sia i contratti abitativi che quelli ad uso diverso) del seguente, letterale tenore (compresa l’inspiegabile congiunzione “o”): “L’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti”.
Come già fatto presente, il Governo – a seguito dei nostri reiterati interventi – ha assunto in Senato l’impegno di eliminare la previsione in parola “con il primo provvedimento utile” ma – stante l’andamento dei lavori parlamentari – non ha ancora avuto la possibilità di farlo.
Si pone quindi a questo punto (e fino a che il Governo non avrà provveduto nel senso anzidetto) il problema dell’entrata in vigore della citata disposizione e della sua applicazione. Al proposito, è pregiudiziale osservare che la più volte precitata disposizione parla espressamente di “attestato di prestazione energetica” (e non di “attestato di certificazione energetica”). Il riferimento – preciso – è quindi al nuovo attestato. A parere dell’Ufficio legale della Confedilizia e nonostante l’equivocità e genericità del testo le disposizioni relative all’attestato di prestazione energetica non sono di immediata applicazione atteso che il nuovo testo di legge prevede l’emanazione di un decreto interministeriale per l’adeguamento del precedente provvedimento sulla documentazione energetica e la fissazione dei criteri e contenuti obbligatori del nuovo “Ape”. Confedilizia ha inoltre fatto presente che – pur dopo l’emanazione del nuovo provvedimento – si deve ritenere che debbano continuare ad osservarsi le previgenti norme nazionali e regionali.
Dal canto suo, il Ministero dello sviluppo economico con circolare n. 12976 del 25.6.’13 (consultabile sul sito confederale) – di cui alla nostra nota 27.6.’13 – ha espresso l’opinione che “fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, in forza dell’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si seguiterà ad applicare la normativa regionale in materia”. In merito, è peraltro facile osservare che né nella prima fattispecie (“fino all’emanazione dei decreti previsti…”) individuata dal Ministero né nella seconda (“applicare la normativa regionale in materia”) si può dire rispettata la norma sulla nullità dei contratti di locazione e di compravendita riportata in apertura della presente nota, facendo la stessa espresso riferimento al nuovo attestato energetico.
In sostanza si vuol dire che – fino a che non sarà disponibile, e come ora non può essere, il nuovo attestato – la norma sulla nullità dei contratti non potrà essere rispettata.
Attesa la gravità della sanzione prevista (nullità, appunto) è indispensabile che i locatori – per non correre rischi e dare luogo ad annose situazioni – si astengano dallo stipulare contratti di locazione sino a che la norma sulla nullità non sia cancellata, come, ripetesi, da assicurazioni fornite dal Governo.
APE CONFEDILIZIA FC
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